I giudici di legittimità, attraverso la sentenza n. 49022/2019, decidono che in caso di noleggio di mezzi con personale, anche il noleggiatore è responsabile di eventuali abusi edilizi
Attraverso tale pronunciamento è stabilito che in caso di noleggio “a caldo” (cioè un noleggio di mezzi e del personale necessario per manovrarli) l’impresa noleggiatrice è corresponsabile di eventuali abusi edilizi realizzati, allo stesso modo come è responsabile di eventuali infortuni dei propri dipendenti.
Gli Ermellini affermano infatti che:
“nell’ipotesi di noleggio “a caldo” di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Pesolillo, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 242490).
A questo proposito, infatti, è stato così osservato che attraverso la valorizzazione della posizione di garanzia di colui che, consapevolmente, conceda un mezzo comunque utilizzato in un’attività rischiosa, è in tal modo offerta tutela, non puramente formalistica ai beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell’incolumità fisica e della salute.
Al riguardo, non può negarsi comunque analoga esigenza di tutela rafforzata in favore di beni di altrettanto primario interesse della collettività, dal momento che comunque in specie si è trattato tra l’altro di uno sbancamento non proprio irrilevante realizzato in difetto di titolo autorizzativo ed in zona oggetto di vincolo paesaggistico”.