I Giudici del Palazzaccio, mediante il pronunciamento della Sentenza n.54 del 3 gennaio 2020 hanno stabilito che, in una società di capitali, gli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro per la prevenzione di infortuni, ricadono in capo a tutti i componenti del cda, eccetto qualora ci sia stata la delega della posizione di garanzia.
Per gli Ermellini la preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto, e pertanto non esonera il datore dai propri obblighi organizzativi e di vigilanza anche sul preposto stesso.
Questo perché, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi.
Si legge infatti: “nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla,prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia“.
E ancora: “La costituzione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto e non sottrae il datore di lavoro ai propri organi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali, anche parte del preposto stesso“.