La Circolare 466/XIX Sess. da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rende noto che nel corso della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 11 dicembre scorso è stata presentata la bozza di revisione della Regola Tecnica Verticale (RTV) inerente la progettazione delle “Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.
Lo stesso CNI riporta che le attività di “musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” beneficiano di una diversa RTV, già approvata in CCTS, per la quale si attende la pubblicazione in Gazzetta.
La regola tecnica verticale presenta disposizioni di prevenzione incendi inerenti edifici sottoposti a tutela secondo quanto stabilito dal dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette al DPR 151/11, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Queste prescrizioni sono relative a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4.
Tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) devono essere applicate assegnando i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Nella nuova RTV vi sono anche le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.
Invece il piano di limitazione dei danni, sottoscritto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche conseguentemente specifiche esercitazioni.
Questo riporta misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da attuare nell’eventualità di incendio.
Il piano deve determinare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Alla luce della natura del bene tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è permesso ignorare il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili.
La scelta degli agenti estinguenti deve procedere in considerazione anche della compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.
In aggiunta, l’attività in edifici tutelati deve munirsi di un sistema di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Considerando la natura del bene tutelato e le misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili.