La Corte dei Conti ha espresso parere negativo per gli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo.
Infatti attraverso la deliberazione n. 122/2019, la Corte dei Conti, rispondendo ad un quesito avanzato da un Comune della Liguria circa l’erogabilità di detti incentivi in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo sono state introdotte diverse novità..
Il quesito del Comune verteva sulla possibilità di inserire in un atto unilaterale d’obbligo relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell’art 16, comma 2, d.p.r. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) una clausola che imponga al privato il versamento degli oneri per compensare le funzioni tecniche del RUP.
Qualora ci fosse risposta affermativa, l’ente chiede se possa essere erogato l’incentivo in caso di opere a scomputo non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza l’espletamento di alcuna procedura di gara.
Le interrogazioni nel dettaglio:
- se, in caso di stipula, tra il Comune ed un soggetto privato di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, sia possibile e legittimo prevedere una clausola che imponga a carico del soggetto privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP ex legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel caso in cui l’accollo dell’onere di cui sopra a carico del privato sia legittimo, si chiede di sapere se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere riconosciuto al RUP l’incentivo previsto dalla legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
La Corte dei Conti ha stabilito che, alla luce della giurisprudenza e della normativa in merito, è da escludere l’incentivo in esame in caso di opere realizzate dal privato titolate del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Infatti, l’art.113 del dlgs n. 50/2016 assegna alla sola amministrazione la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli incentivi; in aggiunta l’art. 1 stabilisce che le disposizioni di cui all’art 113 non si applicano ai:
- soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione.
Pertanto, il legislatore nella medesima disposizione in cui assoggetta anche i lavori eseguiti dal privato che realizza opere a scomputo alla disciplina del codice degli appalti, esclude espressamente l’applicazione alle opere in questione degli incentivi per funzioni tecniche.