Regola tecnica attività commerciali superiori 400mq

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Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2018, denominato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 e sarà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla suddetta pubblicazione.

La nuova disciplina è valevole per le attività individuate con il numero 69 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; sia di nuova realizzazione così come esistenti e in alternativa a quanto indicato dal decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.
Si aggiungno all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, con il capitolo “V.8 – Attività commerciali” nella sezione “V Regole tecniche verticali”.

Di prassi è il documento allegato al decreto a contenere i dettagli tecnici del provvedimento e quindi i dettagli della strategia antincendio: V.8.5 3.

“Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”.

  • Le norme interessano:
  • la reazione e la resistenza al fuoco,
  • la compartimentazione,
  • l’esodo,
  • la gestione della sicurezza antincendio,
  • il controllo,
  • l’allarme,
  • fumi e calore,
  • impianti tecnologici.