Preclusioni per Somministrazione fraudolenta

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L’Ispettorato nazionale del lavoro ha previsto la circolare n.3/2019 dell’11 febbraio riportante le indicazioni operative relative alla vigilanza sul reato di somministrazione fraudolenta reintrodotto dalla Legge 96/2018 nell’articolo 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015.

“La somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

L’Inl presenta anche indicazioni per il personale ispettivo a integrazione della precedente circolare n.10 dell’11 luglio 2018.

Vengono affrontate due ipotesi principali:
– appalto illecito e somministrazione fraudolenta;
– somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito.

Quindi le sanzioni e il regime temporale.

Per quanto riguarda gli accertamenti ispettivi, una seconda circolare dell’Inl, la n.4/2019 riporta le indicazioni operative relative alle preclusioni dell’accertamento, sul regime inerente gli accertamenti di natura previdenziale e assicurativa.

“Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”. La norma trova applicazione “anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”.

L’Ispettorato riporta le ipotesi in cui si attivano le preclusioni durante le verifiche ispettive, i casi nei quali non ciò non avviene, quando viene espressamente esclusa e non opera.

Per quanto riguarda l’oggetto degli accertamenti e la verbalizzazione, le indicazioni trattano l’uso del libro unico LUL, la necessità che nel verbale di primo accesso sia chiarito l’oggetto dell’ispezione, il verbale interlocutorio, il verbale unico di conclusione, l’attività di vigilanza esclusiva in materia previdenziale e/o assicurativa.