Aggiornata legislazione settore sicurezza apparecchi a gas

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L’Italia ha finalmente proceduto all’adeguazione della legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016, abrogativo della  direttiva 2009/142/Ce.

Così la disposizione incarna l’oggetto del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72) in attuazione dei commi 1 e 3 della legge di delegazione europea 2016-2017, stabilendo, tra l’altro, sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €

Le prescrizioni più importanti sono:

– l’estensione del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e  agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri;
– l’assegnazione del ruolo di vigilanza al:
° ministero dello Sviluppo economico in generale sull’applicazione della legge;
°ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell’Interno relativamente alla vigilanza del mercato. I ministeri utilizzeranno, rispettivamente, le Camere di commercio e gli uffici periferici competenti, così come altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati, per gli accertamenti di carattere  tecnico;
– le sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €.