Smaltimento pannelli fotovoltaici

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Il Gestore Servizi Energetici ha reso disponibili specifiche istruzioni operative relative alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Sicché il GSE, gestore servizi energetici, ha predisposto un documento relativo ai rifiuti RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, dal titolo: “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del dlgs. 49/2014)”.

Si ricorda che il dlgs n. 49/2014, attuativo della Direttiva 2012/19/UE, regola la gestione e lo smaltimento dei RAEE, e all’art. 4, definisce i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” come:
i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

Ne consegue che, al fine di operare lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, la alternative sono due:

  • i pannelli di potenza inferiore a 10 kW, sono considerati rifiuti domestici, da trasferire quindi ai “Centri di Raccolta”;
  • i pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati RAEE professionali. Gli stessi devono essere così conferiti ad un impianto di trattamentoautorizzato ricorrendo ad un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore.
  • Le Istruzioni Operative del GSE sono relative solo ai RAEE provenienti dagli impianti fotovoltaici ammessi ai meccanismi incentivanti del Conto Energia.

    Infatti, relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che godono di benefici (ex art. 40, comma 3, del dlgs. 49/2014), il  GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota atta a garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli.

Lo scopo è di tutelare la possibilità di finanziamento  di operazioni ambientalmente compatibili nelle fasi di:

  • raccolta
  • trasporto
  • trattamento adeguato
  • recupero
  • smaltimento

La somma trattenuta, individuata sulla base dei costi medi di adesione è resa al detentore nel caso in cui venga dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.

Il GSE, appurato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto, anche se lo lo stesso smaltimento occorre dopo la scadenza del periodo di incentivazione.

Le Istruzioni Operative sono relativa ai pannelli fotovoltaici degli impianti che godono dei seguenti meccanismi incentivanti:

  • I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006)
  • II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007)
  • III Conto Energia (DM 6 agosto 2010)
  • IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011): gli impianti di cui al titolo II – impianti solari fotovoltaici – e titolo III – impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione
  • V Conto Energia (DM 5 luglio 2012): gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione, ivi inclusi gli impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012.

Quindi, secondo quanto stabilito dall’art. 188 del dlgs n. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti e il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del “Conto Energia” :

  • provvedono direttamente al loro trattamento;
  • li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.