Responsabilità del lavoratore per uso dei DPI

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La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il corretto utilizzo dei DPI è onere anche del lavoratore e non solo questione di responsabilità del datore di lavoro.

Gli Ermellini infatti hanno espresso la propria posizione riguardo al provvedimento di assoluzione il Tribunale aveva affermato che il lavoratore infortunato, nello svincolare l’ancoraggio dell’imbracatura al sistema di trattenuta, aveva tenuta una condotta del tutto “anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme”, stabilendo che la colpa del lavoratore non esclude la colpa del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il nesso di causalità, i giudici del Palazzaccio hanno poi ribadito che vale il principio in forza del quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio: questo accade perché al datore di lavoro è fatto obbligo (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore.

Al fine però di limitare gli effetti del suddetto principio, trova valenza anche l’opposto principio dell’interruzione del nesso causale, chiarito normativamente dall’art. 41, comma 2, cod. pen., secondo cui, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell’equivalenza delle cause, quella sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l’hanno preceduta, finisce per rappresentare la causa esclusiva di verificazione dell’evento.

Nel caso di specie, la ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito giustificano la non riconducibilità dell’evento lesivo alla condotta colpevole del datore di lavoro: l’inatteso sganciamento dell’imbracatura è dovuta alla causa assorbente che ha determinato l’evento lesivo. Un evento non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, in quanto il contesto della prestazione del lavoro non poteva certo consentire al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Quindi la Suprema Corte può affermare che “non è risultata individuata né individuabile una regola cautelare in ipotesi violata che possa ricollegarsi all’evento, essendo stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata”.