Indumenti da lavoro protettivi sono dispositivi di protezione individuale

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I giudici di legittimità sono stati chiamati ad esprimersi in merito alla definizione di dispositivi di protezione individuale. Gli Ermellini, pertanto, mediante l’Ordinanza n. 17132 del 26 giugno 2019 hanno stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla fornitura e alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, nozione all’interno della quale è compreso qualsiasi accessorio od indumento che rappresenti una barriera protettiva a garanzia della sicurezza del lavoratore.

Per la Suprema Corte di Cassazione è responsabilità a carico del datore non un mero obbligo di manutenzione a riguardo delle sole attrezzature certificate quali protettive per gli specifici rischi del lavoro, ma bensì anche una lettura ampia comprensiva anche degli indumenti da lavoro se riduttivi dei rischi associati all’attività produttiva.