Il ministero dell’Interno con il decreto del 2 luglio 2019, che è intervenuto sul decreto 28 febbraio 2014, si occupa delle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Infatti ha previsto, con il decreto del ministero dell’Interno 2 luglio 2019 «Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone» (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162), novità per la regola tecnica antincendio per campeggi e villaggi turistici.
In aggiunta, nell’allegato al decreto sono:
- distinte le attività di nuova costruzione da quelle già esistenti;
- categorizzate le attività ai fini antincendio;
- indicate le misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.