Nuova regola tecnica antincendio per campeggi e villaggi turistici

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Il ministero dell’Interno con il decreto del 2 luglio 2019, che è intervenuto sul decreto 28 febbraio 2014, si occupa delle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Infatti ha previsto, con il decreto del ministero dell’Interno 2 luglio 2019 «Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone» (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162), novità per la regola tecnica antincendio per campeggi e villaggi turistici.

In aggiunta, nell’allegato al decreto sono:

  • distinte le attività di nuova costruzione da quelle già esistenti;
  • categorizzate le attività ai fini antincendio;
  • indicate le misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.