Nella sezione Quesiti del sito istituzionale dei Vigili del fuoco (sezione Quesiti) è stata resa disponibile la risposta ad un interpello (prot. n. 11358 del 24 luglio 2019) in merito ai gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio.
Si tratta, nello specifico di due i quesiti:
- il primo inerisce le condizioni in base alle quali scatta l’obbligo di controllo dei VV.F. (come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011);
- mentre il secondo concerne gli adempimenti relativi alle cisterne e la loro assogettabilità ai controlli VV.F.
L’interpello si riferisce ad un’azienda che impiega 392 gruppi elettrogeni presso le proprie postazioni radio ripetitrici come generatori ausiliari di energia elettrica in caso d’interruzione della fornitura per guasti o manutenzioni.
La potenza elettrica dei gruppi elettrogeni oscilla tra i KVA 8 ed i KVA 1400.
L’alimentazione dei gruppi avviene attraverso cisterne di gasolio da 500 litri per quelle esterne (serbatoi con vasca di raccolta) e da 2000/3000 litri per quelle interrate (generalmente doppia camera).
Si rileva la prassi che dispensa dal Controllo Prevenzione Incendi (CPI) i gruppi con potenze elettrica inferiore ai 30 KVA, equivalenti a una potenza elettrica (complessiva) inferiore a KW 25 che, generalmente, impiegano motori con potenza meccanica superiore a KW 25. Per tutti quelli superiori a KVA 30 sono state presentate le relative pratiche di prevenzione incendio presso i Comandi competenti per area geografica.
In base al DM 13 luglio 2011 (Regola tecnica sui gruppi elettrogeni) si parla di potenza nominale complessiva fino a KW 25 diversamente da quanto riportato nell’abrogato DM 22 ottobre 2007 che riporta la dicitura “potenza elettrica complessiva”.
Per stabilire la potenza complessiva dei gruppi, a detta dei Vigili del Fuoco, si può fare comunque riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni oggetto del quesito.
Relativamente ai depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già prodotti in precedenza, che ribadiscono la non assoggettabilità, similarmente a quanto previsto per gli impianti di produzione di calore.