Dal 2 novembre l’obbligo di marcatura CE Porte esterne tagliafuoco

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I VVFF hanno reso disponibile  la circolare esplicativa sul regime di marcatura CE e omologazione di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco.

Infatti dal 2 novembre 2019 devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato, mediante marcatura CE, specifici manufatti tagliafuoco (aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi):

  • finestre e porte esterne pedonali;
  • porte e cancelli industriali, commerciali e da garage.

Questo perché si è concluso il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.

Essendo in vigore la marcatura CE, per questi prodotti non è più vigente il regime di omologazione fino ad ora previsto dal dm 21 giugno 2004.

Arriva così la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno n. 16746 del 6 novembre 2019, che presenta precisazioni riguardo il nuovo regime di obbligatorietà di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco.

Sono approfondite le conseguenze dell’entrata in vigore di obbligo di marcatura CE per i seguenti manufatti ricadenti nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate:

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Il testo chiarisce primariamente che per “porta ad uso esterno” si intende una porta che separa ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall’esterno; comunque, relativamente alla marcatura CE, si applicano le definizioni contenute nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 (richiamata dalle stesse UNI EN 14351-1 e UNI EN 14351-2), la quale considera porte esterne:

  • porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno.

I VVFF specificano poi che, qualora il fabbricante volesse commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), sarebbe d’obbligo il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • ” appronti tutta la documentazione di marcatura CE in relazione al suo “uso per esterni”, inclusa la a dichiarazione di prestazione, ai sensi della norma armonizzata (UNI EN 14351-1;
  •    appronti anche la documentazione relativa all’omologazione in relazione al suo “uso per interni” in accordo al dm 21 giugno 2004, potendosi avvalere anche dei rapporti di prova rilasciati ai fini   della marcatura CE come prodotto per “esterni”;
  •    nella redazione del libretto di installazione, uso e manutenzione devono essere riportate le indicazioni relativi ad entrambi gli usi.”

Per concludere è evidenziato che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco, commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (il 1° novembre 2019), rimane idonea fino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.