Cassazione su distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento

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La Suprema Corte ha stabilito che il regolamento condominiale non può impedire la decisione del singolo condomino di procedere col distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, sancendo la nullità di eventuali divieti.

Infatti mediante la sentenza n. 32441/2019, gli Ermellini hanno confermato, secondo quanto stabilito dall’art. 1118, quarto comma, cod. civ., che il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento centralizzato non è disponibile, e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco.

Pertanto i condomini hanno sempre la possibilità di separare la propria unità immobiliare dall’impianto comune e provvedere diversamente a mantenerla confortevole durante la stagione fredda. Ciò è valevole anche ove il regolamento condominiale di natura contrattuale vieti espressamente il distacco e obblighi i comproprietari a sostenere le relative spese.

I giudici del Palazzaccio hanno determinato che anche eventuali ostacoli inclusi dal regolamento di natura contrattuale al diritto di distacco previsto dall’art. 1118 c.c. non possono avere alcuna rilevanza ove sussistano le condizioni (oggettive) che ne rendono possibile l’esercizio.

La Suprema Corte ha quindi chiarito come il diritto del condomino a distaccarsi dal predetto impianto non sia di natura disponibile e come quindi eventuali divieti contenuti nel regolamento condominiale siano da considerarsi nulli.

Al contrario, secondo gli Ermellini, il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunciante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile.