APPRENDISTI, EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN FAD

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Pubblicata la circolare 2 del 7 aprile 2022 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità

– nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.

E’ rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In assenza di regolamentazione regionale, l’INL ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.

Pertanto, per la componente formativa di base e trasversale, è possibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.

Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.

Tali modalità devono essere rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione

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