SICUREZZA LAVORO, SOSPENSIONE ATTIVITÀ CON SOLO LAVORATORE IN NERO

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 24 gennaio, in merito alla nuova disciplina prevista per i provvedimenti di sospensione ex art. 14 D. Lgs. 81/2008 così come modificato dalla L. 215/202, d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro,

risponde al quesito relativo alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero”, con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP, precisando che qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008, da sole sufficienti a giustificarne l’adozione, il provvedimento cautelare in esame deve essere adottato.

Dal 22 ottobre 2021, in seguito alle modifiche del DL 146/2021 all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 di disciplina della sanzione, il provvedimento di sospensione va adottato quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, ossia senza preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi di unico occupato dell’impresa (ipotesi già vigente in precedenza);  gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro indicate all’allegato 1 al Tu Sicurezza. Sempre dal 22 ottobre 2021, l’adozione del provvedimento di sospensione è diventata obbligatoria al ricorrere delle violazioni, quindi non è più una facoltà dell’ispettore il quale può solamente decidere di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, ossia dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta.

Infatti, L’INL precisa che, qualora il provvedimento di sospensione non venisse adottato per mancanza delle gravi violazioni di natura prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.