L’Italia ha finalmente proceduto all’adeguazione della legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, abrogativo della direttiva 2009/142/Ce.
Così la disposizione incarna l’oggetto del decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72) in attuazione dei commi 1 e 3 della legge di delegazione europea 2016-2017, stabilendo, tra l’altro, sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €
Le prescrizioni più importanti sono:
– l’estensione del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri;
– l’assegnazione del ruolo di vigilanza al:
° ministero dello Sviluppo economico in generale sull’applicazione della legge;
°ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell’Interno relativamente alla vigilanza del mercato. I ministeri utilizzeranno, rispettivamente, le Camere di commercio e gli uffici periferici competenti, così come altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati, per gli accertamenti di carattere tecnico;
– le sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori, che possono arrivare a 50.000 €.